Accordo di composizione della crisi

Una soluzione prevista dalla legge 3 del 2012 e riservata ai soggetti non fallibili, per consentire la ristrutturazione del debito in caso di sovraindebitamento

Cos’è l’accordo di composizione della crisi

L’accordo di composizione della crisi è una soluzione a disposizione di un soggetto sovraindebitato, che gli consente di rientrare dal debito attraverso un accordo con i creditori.

L’accordo, di solito, contempla la rateizzazione degli importi e la riduzione della somma complessiva da restituire. Tale modalità di ristrutturazione del debito e rientra tra le soluzioni previste dalla legge 3 del 2012 a favore di soggetti non fallibili, come privati consumatori, professionisti e piccoli imprenditori. Le altre soluzioni previste dalla citata normativa sono il piano del consumatore e la liquidazione dei beni.

La misura in oggetto è riservata, pertanto, al debitore – che può essere una persona fisica, ma anche una piccola impresa non fallibile, un’impresa agricola o una start up – che si trova in condizioni di sovraindebitamento, cioè di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile l’insolvenza.

L’accordo con i creditori in caso di sovraindebitamento

Per accedere all’accordo, il soggetto interessato deve richiedere la nomina di un professionista indipendente, rivolgendosi al Presidente del Tribunale o ad un Organismo di Composizione delle Crisi (OCC) presente nel proprio territorio.

L’esperto nominato svolge un ruolo fondamentale nell’ambito della procedura, perché è chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti in capo al richiedente e a valutare l’attendibilità dei documenti da questi prodotti, nonché la probabilità di accoglimento della sua proposta. La documentazione prodotta dal debitore deve consentire all’esperto di ricostruire compiutamente la propria situazione patrimoniale e finanziaria.

Una volta conclusa questa serie di verifiche, si può depositare l’istanza vera e propria, in seguito alla quale il Presidente del Tribunale convoca i creditori al fine di sottoporgli la proposta e raggiungere un accordo con gli stessi. Al debitore è consentito anche presentare garanzie da parte di terzi e mettere a disposizione della procedura dei crediti futuri.

L’accordo viene raggiunto solo se si ottiene il consenso di quanti detengono almeno il 60% dei crediti complessivi. È proprio questo il tratto caratterizzante dell’istituto, che si differenzia dal piano del consumatore (anche questo, come detto, previsto dalla legge 3/12) perché quest’ultimo può essere approvato dal Tribunale a prescindere dal consenso dei creditori.

Accordo di composizione della crisi: omologa del giudice ed esecuzione

Il giudice omologa l’accordo a seguito di apposita udienza, cui partecipano anche il debitore e gli eventuali creditori contrari. Questi ultimi possono opporre contestazioni, in presenza delle quali il giudice provvede comunque all’omologa, se ritiene che gli stessi possano essere soddisfatti, in base all’accordo, in misura non inferiore rispetto a quanto garantirebbe la liquidazione del patrimonio del debitore.

L’accordo omologato dal giudice è obbligatorio per tutti i creditori anteriori allo stesso. Un importante effetto dell’omologa, cui viene data l’opportuna pubblicità, è quello di impedire che possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive sul patrimonio del debitore.

A questo punto si apre la fase di esecuzione del piano, sulla quale vigila l’esperto precedentemente nominato, il quale funge da riferimento per il giudice.

Il procedimento si conclude, di regola, con il riparto tra i creditori di quanto versato dal debitore, ma può anche sfociare nell’annullamento o nella risoluzione dell’accordo, se il debitore sottrae indebitamente una parte dell’attivo alla procedura o se non adempie agli obblighi che ne derivano, oppure, ancora, se vengono meno le garanzie presentate in precedenza.

In conclusione, si può notare come l’accordo di composizione della crisi, che, come abbiamo visto, è riservato a soggetti non fallibili, trovi il suo istituto omologo, in ambito fallimentare, nella Composizione negoziata della crisi di impresa, finalizzata al risanamento di imprese commerciali ed agricole per consentire loro il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario.

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