Nell’ambito dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie l’Arbitro Bancario Finanziario è oggi un organismo che si è conquistato uno spazio proprio con una organizzazione ogni anno più articolata ed efficiente e facendo fronte ad un sempre più elevato numero di questioni, di cui molte di importo contenuto e che difficilmente avrebbero accesso ai tribunali a causa dei costi e dei tempi del processo civile.
ABF ha finito così per assumere un ruolo non già e non tanto di alternativa alla giustizia ordinaria, ma di strumento di tutela in più per il cliente, che ha allargato il novero delle lamentele a cui si può in concreto porre rimedio e che, più che sostituirsi alla giustizia ordinaria o limitarsi ad alleggerirne l’arretrato, la integra.
Un modo nuovo e diverso, ma utile e concreto per ampliare le tutele della parte debole e per innalzare il livello di realizzazione dei reciproci diritti e doveri.
Questa è forse la più importante delle conclusioni con cui si è chiuso l’evento di presentazione della Relazione sull’attività svolta dall’ABF nel 2016, svoltosi presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Roma Tre lo scorso 20 luglio.
Presentata dal Capo Servizio Tutela dei clienti e antiriciclaggio della Banca d’Italia Magda Bianco e dal responsabile della Divisione Coordinamento ABF Margherita Cartechini, la Relazione (pubblicata sul sito istituzionale di ABF) è stata discussa dal Presidente del Collegio ABF di Palermo Maria Rosa Maugeri, dal Presidente del Conciliatore Bancario Finanziario Chiara Mancini e dal Presidente del Movimento Difesa del Cittadino Francesco Luongo, sotto la stimolante e preziosa moderazione del Primo Presidente Aggiunto della Corte Suprema di Cassazione Renato Rordorf. Ha concluso i lavori il Vice Direttore Generale della Banca d’Italia Luigi Federico Signorini.
Come è noto l’ABF, competente in materia di rapporti e servizi bancari e finanziari, si affianca in parallelo agli altri istituti di ADR (in primis, mediazione e negoziazione assistita) che mirano, invece, a promuovere e facilitare un percorso conciliativo consensuale.
La specificità di ABF sta nel fatto che l’arbitro affronta il merito delle questioni introdotte ed emette decisioni, che sono però prive di efficacia esecutiva e non vincolanti per le parti, le quali, pur sostanzialmente obbligate a presentarsi, restano libere di agire comunque in giudizio: una sorta di parere pro veritate e secondo diritto, proveniente da una fonte terza e imparziale, tecnicamente qualificata e, come tale, dotata di un elevato grado di attendibilità.
L’adesione spontanea è quindi la norma, con un tasso di inadempimento inferiore all’1% dei casi.
E a ciò si aggiunga che, laddove all’inadempimento sia seguito un contenzioso, l’esito del giudizio è risultato conforme alla decisione dell’Arbitro nel 73% dei casi.
I dati del 2016 evidenziano un notevole incremento dei ricorsi presentati presso i sette Collegi attivi sul territorio (Roma, Milano e Palermo, ai quali si sono aggiunti Torino, Bologna, Bari e Napoli di nuova istituzione): dai 13.578 ricorsi del 2015 ai 21.652 del 2016, con un + 59,5% dovuto principalmente all’aumento dei ricorsi in materia di cessione del quinto dello stipendio o della pensione (passati da 7.414 del 2015 a 15.297 del 2016).
Secondo un trend sempre crescente, nella stragrande maggioranza dei casi i ricorrenti appartengono alla categoria dei consumatori: si tratta quindi di persone fisiche che operano, nella sostanza, per esigenze della vita quotidiana e non di professionisti, imprese, società o altri enti.
Per tale tipologia di ricorrente si è passati dall’84% (su 5.900 ricorsi circa) del 2012 al 96% (su 21.652 ricorsi) del 2016.
Nelle 220 riunioni tenutesi nell’anno i Collegi hanno deciso 14.739 casi (13.770 decisioni di merito e 609 pronunce di inammissibilità), con una percentuale di accoglimento del 49,47% (6.812 casi).
Il che ha comportato il riconoscimento alla clientela di oltre 13 milioni di euro: una risposta in tempi ragionevolmente brevi ad una domanda altrimenti destinata a rimanere inevasa.
Da questi numeri promana la funzione (per così dire) nomofilattica dell’Arbitro
L’agire dei protagonisti è positivamente condizionato dalla possibilità di disporre in anticio di indicazioni consolidate ed affidabili sul da farsi per evitare l’insorgere delle controversie, tanto che è stata rilevata una effettiva diminuzione del contenzioso in alcune materie, quale ad esempio quella sugli utilizzi fraudolenti delle carte di debito e di credito, in virtù di una razionalizzazione dei comportamenti degli utenti e di un più alto livello dei sistemi di sicurezza, cui ha contribuito (tra gli altri fattori) anche l’esperienza emersa in sede arbitrale.
La Relazione contiene pertanto una sintetica rassegna degli orientamenti soprattutto del Collegio di coordinamento e cioè delle “sezioni unite” dei Collegi territoriali.
Si segnalano, tra le più importanti, le decisioni in materia di cessione del quinto (nel caso di estinzione anticipata, sui criteri di liquidazione del rimborso dei costi pagati, ma non maturati e sui requisiti per la rimborsabilità delle commissioni versate all’agente; nonché sul diritto e sulla misura del risarcimento del danno per violazione del divieto di contrarre un nuovo finanziamento); sui criteri di calcolo del TAEG con particolare riferimento ai costi delle polizze assicurative ed al tema della reclamata possibilità di sommatoria tra gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora; sull’esercizio del c.d. ius variandi; sulle varie tematiche relative la fideiussione; sulle spese legali in caso di cessazione della materia del contendere.
Altrettanto rilevante, a conferma dell’elevato tasso di attendibilità delle decisioni di cui si è detto, è il capitolo dedicato al rapporto tra l’ABF ed il contenzioso civile.
Mentre sui temi dell’usura in ambito bancario (metodologia di calcolo del TEG; rilevanza degli interessi di mora e dei costi eventuali; usura sopravvenuta) il quadro giurisprudenziale di legittimità e di merito appare ancora “variegato”, anche se la Relazione segnala tuttavia una “crescente attenzione dei giudici per i criteri interpretativi” dell’arbitro, una ben maggiore conformità emerge sul contezioso relativo ai mutui ed agli altri strumenti di finanziamento (clausola di tasso minimo; indicizzazione al franco svizzero; anatocismo ed ammortamento alla francese); sulle criticità dei servizi di pagamento (utilizzo non autorizzato delle carte di credito; inesatta esecuzione degli ordini di bonifico); sulle valutazioni che l’intermediario è tenuto a fare prima di segnalare una sofferenza alla centrale dei rischi; sulla sussistenza o meno di obblighi di preavviso nel caso di segnalazioni agli organi di controllo; sulla sfera di legittimazione del fideiussore di avere accesso alla documentazione bancaria.
Si può quindi concludere nel senso che, a poca distanza dalla c.d. stabilizzazione della mediazione, l’evento ha offerto una ulteriore preziosa occasione di riflessione sulla funzione e sul ruolo delle ADR, nel segno della necessità sempre più cogente di accelerare nella direzione di un nuovo approccio culturale, oltreché tecnico, al problema della moltiplicazione dei rapporti giuridici a contenuto prevalentemente economico e del contenzioso da essi conseguente, che non può e non deve cercare le sue soluzioni sempre e soltanto nelle aule giudiziarie.